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Ufficio Scolastico Regionale o dirigente generale ivi preposto – Cass. n. 32938/2021

Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - in genere - Istruzione e scuole - personale insegnante - in genere - Personale scolastico - Controversie - Ufficio Scolastico Regionale o dirigente generale ivi preposto - Legittimazione passiva - Esclusione - Rappresentanza processuale del MIUR - Ammissibilità - Fondamento.

 

In tema di contenzioso del personale scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto Ministero, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva".

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32938 del 09/11/2021 (Rv. 662828 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075

 

Corte

Cassazione

32938

2021