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Contratti - formazione – forma

Pubblica amministrazione - contratti - formazione – forma - contratti della p.a. per la fornitura di beni e servizi - divieto di rinnovo tacito ex art. 6, c. 2, l. 537 del 1993 - applicabilità ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018

Il divieto di rinnovo tacito previsto, a pena di nullità, per i contratti della p.a. per la fornitura di beni e servizi introdotto dall'art. 6, c. 2 della l. n. 537 del 1993, modificato dall'art. 44 della l. 23.12.1994, n. 724, è applicabile anche ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della normativa, essendo tale divieto connaturato al sistema che prevede la forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., la cui volontà non può desumersi per implicito da singoli atti, dovendosi manifestare necessariamente nelle forme rigide previste dalla legge.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018