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Pubblica amministrazione - contratti - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10998 del 13/05/2009

Ministero degli affari esteri - Opere destinate ad un paese in via di sviluppo - Applicabilità "ex lege" del capitolato generale delle opere pubbliche - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Eccezione di invalidità della clausola compromissoria - Valutazione in ordine all'applicabilità del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Necessità - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

I contratti per la realizzazione di opere da eseguirsi all'estero a beneficio di un paese straniero, stipulati dal Ministero degli Affari Esteri nel quadro della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, non possono essere qualificati come contratti di appalto di opere pubbliche, perchè la cooperazione allo sviluppo non è compito della P.A., ma risponde ad esigenze di politica internazionale. Ne consegue che non è applicabile "ex lege" a tali contratti il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n.1063, salva la facoltà delle parti contraenti di farvi espressamente richiamo nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto, quando venga eccepita l'invalidità della clausola compromissoria perché difforme dall'art. 45 del d.P.R. n. 1063 cit., è necessaria una preventiva valutazione in ordine all'effettiva integrazione del contratto mediante il predetto capitolato generale, attraverso l'applicazione degli ordinari canoni d'interpretazione, la quale è censurabile in cassazione solo per vizi della motivazione o violazione delle regole ermeneutiche previste dalla legge.

Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10998 del 13/05/2009