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pubblica amministrazione‭ ‬-‭ ‬obbligazioni‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬U,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26657‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭

Enti locali‭ ‬-‭ ‬Finanziamento opera pubblica da parte di altro ente pubblico‭ ‬-‭ ‬Disciplina ex art.‭ ‬23‭ ‬del d.l.‭ ‬N.‭ ‬66‭ ‬del‭ ‬1989‭ ‬-‭ ‬Applicabilità‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬U,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26657‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭


Il divieto,‭ ‬per i Comuni,‭ ‬in base all'art.‭ ‬23,‭ ‬commi‭ ‬3‭ ‬e‭ ‬4,‭ ‬del d.l.‭ ‬2‭ ‬marzo‭ ‬1989‭ ‬n.‭ ‬66,‭ ‬convertito in legge,‭ ‬con modificazioni,‭ ‬dall'art.‭ ‬1,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬legge‭ ‬24‭ ‬aprile‭ ‬1989,‭ ‬n.‭ ‬144‭ (‬oggi sostituito dall'art.‭ ‬191‭ ‬del d.lgs.‭ ‬18‭ ‬agosto‭ ‬2000,‭ ‬n.‭ ‬267‭)‬,‭ ‬di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere‭ (‬o,‭ ‬in sua mancanza,‭ ‬dal segretario‭) ‬sul competente capitolo di bilancio di previsione,‭ ‬si applica anche se la‭ ‬spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico,‭ ‬ferma restando la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilancio del Comune che ne assume l'impegno.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬U,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26657‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭