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Oneri connessi alle attività di realizzazione di opere infrastrutturali post terremoto – Cass. n. 33104/2022

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Restituzione rimborsi - Oneri connessi alle attività di realizzazione di opere infrastrutturali post terremoto - Legittimazione passiva della Regione Campania - Esclusione - Fondamento - Art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 21 febbraio 2000 - Interpretazione - Fattispecie.

 

Nel procedimento avente ad oggetto la restituzione degli oneri sopportati dal consorzio, in qualità di concessionario ex l. n. 219 del 1981, per l'esecuzione di opere infrastrutturali di ricostruzione post-terremoto, non sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania ex art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 21 febbraio 2000 (così come modificato dal d.p.c.m. 21 settembre 2001, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 112 del 1998), dovendosi interpretare tale disposizione nel senso che restano attribuiti all'ANAS la competenza e l'onere relativi a tutto il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento e, dunque, per qualsiasi controversia che tragga origine da fatti o atti intervenuti prima del 31 dicembre 2000, data che va riferita agli eventi relativi ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 33104 del 10/11/2022 (Rv. 666230 - 01)

 

Corte

Cassazione

33104

2022