Skip to main content

Esecuzione di opere pubbliche – Cass. n. 7260/2022

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - in genere - Esecuzione di opere pubbliche - Concessione traslativa - Fallimento del concessionario - Conseguenze - Fondamento.

 

Nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'ente concessionario in regime di concessione traslativa (nella specie, ai sensi dell'art. 42 l.r. siciliana n. 21 del 1985, "ratione temporis" applicabile, in materia di esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), il fallimento del concessionario delegato al compimento delle espropriazioni e all'esecuzione dell'opera costituisce evento impeditivo alla prosecuzione del rapporto concessorio e determina - di regola - lo scioglimento del rapporto contrattuale con l'amministrazione committente, sulla quale si trasferiscono sia le obbligazioni inerenti al pagamento delle somme dovute dal concessionario, a titolo indennitario e risarcitorio, in favore dei proprietari espropriati, sia di conseguenza la relativa legittimazione passiva nelle controversie promosse da questi ultimi, essendo l'ente pubblico beneficiario dell'opera realizzata per finalità di interesse generale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7260 del 04/03/2022 (Rv. 664541 - 01)

 

Corte

Cassazione

7260

2022