Skip to main content

Approvazione della dichiarazione di pubblica utilità – Cass. n. 40878/2021

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - termini -Atti amministrativi - approvazione - effetti - Termine triennale per l'ultimazione dei lavori ex art. 1 l. n. 1 del 1978 - Decorrenza - "dies a quo" - Approvazione della dichiarazione di pubblica utilità - Rilevanza - Esclusione - Registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo - Necessità.

 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine triennale entro il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 1 del 1978, vanno iniziate le opere - termine previsto a pena di inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e di quella di indifferibilità ed urgenza - non decorre dalla data di adozione di queste ultime, ma da quella in cui il relativo provvedimento abbia ottenuto il visto o la registrazione da parte dell'organo di controllo, giacché solo da questo momento la dichiarazione di pubblica utilità (ovvero gli atti ad essa equipollenti) acquista efficacia, e in assenza del quale le opere sono ineseguibili.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40878 del 20/12/2021 (Rv. 663471 - 01)

 

Corte

Cassazione

40878

2021