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Determinazione dell'indennità di esproprio – Cass. n. 34203/2021

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell’indennità - determinazione (stima) - in genere - Fondi espropriati - Regione Emilia Romagna - Determinazione dell'indennità di esproprio - Art. 20, comma 1, l.r. Emilia Romagna n. 37 del 2002 - Portata - Conseguenze.

 

In tema di indennità di esproprio, l'art. 20, comma 1, l.r. Emilia-Romagna n. 37 del 2002 non riconosce, come chiarito da Corte Cost. n. 64 del 2021, il requisito dell'edificabilità legale in via automatica alla sola condizione dell'inserimento delle aree espropriate nel perimetro ivi considerato, in quanto anche nel territorio di tale regione sono vigenti i principi fondamentali della legislazione statale in materia di edificabilità legale, trovando, in particolare, applicazione il principio secondo il quale un'area va ritenuta edificabile quando è in tal modo classificata dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, fermo restando che la possibilità legale di edificazione deve essere esclusa tutte le volte in cui, in base agli stessi strumenti urbanistici, la zona risulti concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34203 del 15/11/2021 (Rv. 663272 - 01)

 

Corte

Cassazione

34203

2021