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Liquidazione dell'indennità' - determinazione (stima) – Cass. n. 7688/2021

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell'indennità' - determinazione (stima) - Terreno coltivato da affittuario - Indennità aggiuntiva - Spettanza - Stipula dell'atto di cessione volontaria - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta ex art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001 un'indennità aggiuntiva, autonoma rispetto a quella di espropriazione, sul presupposto che sia stato firmato un atto di cessione volontaria produttivo dell'effetto di determinare l'abbandono del terreno coltivato in esecuzione di una delle tipologie contrattuali indicate dalla menzionata norma. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di un atto di cessione volontaria stipulato tra le parti, aveva retrodatato la spettanza dell'indennità aggiuntiva alla data della delibera della giunta comunale che aveva deciso di sottoscrivere l'accordo di cessione).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7688 del 18/03/2021 (Rv. 660891 - 01)