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Espropriazione per pubblica utilità – Cass. n. 7975/2021

Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - Espropriazione per pubblica utilità - Acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Area coltivata da coltivatore diretto - Indennità aggiuntiva ex art. 17 della l. n. 865 del 1971 - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di espropriazione per pubblica utilità conclusasi tramite l'adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, deve riconoscersi in favore del proprietario coltivatore diretto dell'area l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della l. n. 865 del 1971, possedendo quest'ultima una funzione compensativa del pregiudizio provocato all'attività lavorativa, ulteriore ed autonoma sia rispetto al valore della proprietà perduta, sia rispetto alla componente non patrimoniale, forfettariamente liquidata dall'art. 42 bis nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7975 del 22/03/2021 (Rv. 660892 - 01)