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Indennità di espropriazione e di occupazione – Cass. n. 3274/2021

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - procedimento - liquidazione dell'indennità' - interessi - Indennità di espropriazione e di occupazione - Natura - Debito di valuta - Conseguenze - Interessi sulla maggiore somma liquidata in caso di opposizione alla stima - Spettanza - Natura - Decorrenza.

Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021 (Rv. 660506 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1284