Skip to main content

Azione di cessione volontaria di aree – Cass. n. 3655/2021

Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - accordi amichevoli - Azione di cessione volontaria di aree - Rigetto - Successiva azione volta alla determinazione della definitiva indennità di esproprio - Effetto interruttivo ex art. 2943 c.c. della prima domanda - Sussistenza - Fondamento.

Nelle espropriazioni per pubblica utilità, quali che siano le modalità e gli istituti mediante i quali l'Amministrazione espropriante pervenga all'acquisizione dell'immobile privato, il suo obbligo di pagare un corrispettivo correlato al valore venale del bene deriva direttamente dall'art. 42, comma 3, Cost.; pertanto, qualora il privato abbia promosso una prima domanda, per conseguire la declaratoria di nullità della cessione volontaria delle aree ed il risarcimento del danno dipendente dalla vicenda ablativa, azione conclusasi con esito negativo, ed abbia allora introdotto un'ulteriore domanda giudiziale, in conseguenza dell'ormai definitivamente accertata validità ed efficacia della cessione delle aree, volta a conseguire la corresponsione della differenza tra l'acconto ricevuto a la definitiva indennità di esproprio, sussiste tra le due azioni uno stretto collegamento, con la conseguenza che la domanda prioritariamente promossa è sufficiente ad interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto invocato con la seconda, perché le due azioni sono volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda ablativa, senza che rilevi, a tal fine, la differenza tra il "petitum" e la "causa petendi” delle due domande.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3655 del 12/02/2021 (Rv. 660555 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943