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Domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva – Cass. n. 28650/2020

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - opposizione alla stima - espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Espropriazione per pubblica utilità - Domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva - Giudizio di appello - Conversione d'ufficio nella domanda di opposizione alla stima - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il giudice di appello non può convertire d’ufficio la domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, originariamente proposta, in quella di opposizione alla stima, in considerazione della diversità di "petitum" e di "causa petendi" tra le domande anzidette, configurandosi quella di determinazione dell'indennità di espropriazione, rispetto alla domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, come ontologicamente diversa, atteso che la prima ha ad oggetto il giusto indennizzo a norma dell'art. 42 Cost. e trova causa nella tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, mentre la seconda è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'opera pubblica ed è fondata su un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28650 del 15/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043

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