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Espropriazione per pubblico interesse - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) – Cass. n. 10747/2020

Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) – Migliorie opportunistiche - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità- Fondamento.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudice del merito non è vincolato all'eccezione o istanza della parte espropriante, per fare applicazione dell'art. 32, comma 2, del d.p.r. del 2001,che impone di non tenere conto, ai fini indennitari, delle costruzioni e migliorie "opportunistiche" - quali sono quelle che sono state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti ex art. 16, comma 4 del medesimo d.p.r. - trattandosi di una circostanza che egli è tenuto a rilevare, anche d'ufficio, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, in quanto incidente sulla determinazione giudiziale dell'indennità.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 10747 del 05/06/2020 (Rv. 657897 - 01)

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