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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Cass. n. 12619/2020

Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione dell'indennità di esproprio - Vincoli per il giudice derivanti dalla quantificazione della somma operata in domanda - Esclusione - Applicazione dei criteri legali - Fattispecie.

In tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità, il giudice adito non è vincolato dalle indicazioni delle parti, ma ha egli stesso il potere-dovere di individuare i criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria in forza delle norme che li contemplano, sicché non risulta neppure necessario che nell'atto di citazione sia quantificata la somma pretesa a titolo di indennità. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva respinto le domande volte ad ottenere una diversa quantificazione dell'indennità di espropriazione, ritenendo che le stesse fossero del tutto generiche non avendo le parti indicato nel dettaglio le somme pretese).

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 12619 del 25/06/2020 (Rv. 658053 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164

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