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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - procedimento - liquidazione dell'indennita' - determinazione (stima) – Cass. n. 13203/2020

Espropriazione per pubblica utilità- Spostamento della fascia di rispetto autostradale- Vincolo assoluto di inedificabilità- Rilevanza ai fini della determinazione dell'indennizzo- Applicazione estensiva dell'art. 33 del d.p.r. n. 327 del 2001- Presupposti.

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all'interno dell'area residua rimasta in proprietà degli espropriati, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di per sè non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell'indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva dell'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, qualora risultino alterate le possibilità di utilizzo della stessa ed anche per la perdita di capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 13203 del 30/06/2020 (Rv. 658129 - 01)

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