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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21225 del 09/08/2019 (Rv. 655326 - 01)

Termine di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 - Natura dilatoria - Conseguenze - Mancato rispetto - Improponibilità dell'azione - Esclusione - Fondamento.

In materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni, il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima, di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, è finalizzato a consentire agli interessati di prendere visione del documento e decidere se accettarla oppure opporvisi, ed ha perciò natura dilatoria. Ne consegue che non può ritenersi improponibile l’opposizione alla stima introdotta prima della scadenza di tale termine, in quanto va riconosciuta all'espropriato la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio anche prima della stima definitiva e comunque prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di opposizione previsto all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, dovendo anche tenersi conto che la pronuncia di improponibilità dell'azione è suscettibile di determinare effetti, non solo processuali, ma anche sostanziali, ossia preclusivi della reiterabilità della domanda di merito, qualora in concomitanza decorra e scada il ricordato termine perentorio ed ostano, ad una simile conclusione, profili di illegittimità costituzionale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21225 del 09/08/2019 (Rv. 655326 - 01)