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Determinazione dell'indennità di espropriazione – Cass. Ord. 15413/2019

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - Programma costruttivo ex art. 51 della l. n. 865 del 1971 - Porzioni dell’area destinate a viabilità o altre opera infrastrutturali - Connotazione edificatoria - Esclusione - Equivalenza tra programma costruttivo e PEEP - Insussistenza - Fondamento.

Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'inserimento di un'area nel programma costruttivo ex art. 51 della l. n. 865 del 1971 non consente di ritenere la connotazione edificatoria delle relative porzioni ove destinate ad opere infrastrutturali, non essendo il programma anzidetto equiparabile al piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP), rispetto al quale è alternativo ed autonomo, in quanto privo di carattere programmatorio e conformativo nonché soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica cui far ricorso proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure previste per l'approvazione del PEEP.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15413 del 06/06/2019 (Rv. 654274 - 01)