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Comune - territorio - frazioni e borgate - aggregazione – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 975 del 28/04/1961

Distacco di frazione per aggregazione ad altro comune - separazione del patrimonio - criteri - beni patrimoniali disponibili.

Nel caso di aggregazione di una frazione da un comune ad un altro comune preesistente, sorge un rapporto successorio parziale che non va inquadrato nella sfera della successione individuale caratteristica del diritto privato ma si adegua piuttosto alla disciplina della successione delle persone giuridiche con la conseguenza che debbano essere trasferiti al comune aggregante tutti i rapporti inerenti alle funzioni e alle strutture radicate nel territorio distaccato, che non siano strettamente collegati a specifiche peculiarita dell'ordinamento smembrato ovvero che non siano conseguenza di un potere direttamente conferito all'ordinamento medesimo. Nell'ambito del predetto rapporto successorio, il regolamento specifico dello 'status' dei beni assume, a seconda che si tratti di beni demaniali, di beni patrimoniali indisponibili o di beni patrimoniali disponibili profili ed effetti diversi; i beni demaniali, che sono situati nel territorio oggetto del provvedimento, seguono necessariamente le sorti delle strutture e dei complessi territoriali cui ineriscono e, per i beni disponibili ha esclusivo e decisivo valore l'accertamento di uno speciale titolo di pertinenza che li ponga in rapporto di connessione diretta ed immediata con la frazione in funzione della loro destinazione a soddisfare esigenze ad essa proprie; per quanto riguarda i beni disponibili, la frazione ha diritto a vedersi attribuiti - oltre a quei beni destinati, in natura o nel reddito, a soddisfare bisogni esclusivamente particolari ai frazionisti ed alla separazione di cio che e gia suo proprio in virtu del regime di separazione ovvero e soggetto ad un particolare diritto di uso civico a norma dell'art 26 della legge n 1776 del 1927 - quella parte di beni patrimoniali che sia sostanzialmente proporzionata (in natura, o, quando cio non sia possibile, nel corrispondente valore, alla stregua, per gli immobili, della base dell'imponibile di imposta fondiaria) alla parte di territorio e di strutture organizzative ed all'entita numerica della popolazione, che formano oggetto del distacco.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 975 del 28/04/1961