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Comune - territorio – Cass. n. 6995/2007

Modifica della circoscrizione territoriale - Creazione di comune autonomo per distacco da altro comune - Rapporti patrimoniali - Successione - Esclusione - Disciplina - T.u.cod. pen. del 1934 - Legge o provvedimento amministrativo istitutivi del nuovo comune - Fattispecie - Regione Lombardia - Comune obbligato al pagamento delle rette per l'assistenza dei residenti.

Con la modifica della circoscrizione territoriale di un comune e la creazione di un comune autonomo sulla parte del territorio distaccato, si verifica una successione a titolo particolare e non una successione a titolo universale, la quale presuppone invece l'estinzione dell'ente preesistente. Ne consegue che, mentre si verifica la successione del nuovo comune nei beni demaniali esistenti nel relativo territorio, i rapporti patrimoniali preesistenti, esclusa ogni successione a titolo universale, non vengono attribuiti al comune distaccato secondo criteri generali, trovando la loro specifica regolamentazione, secondo il t.u. della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (applicabile "ratione temporis" alla costituzione del Comune di Pianengo, già parte del Comune di Cremosano, disposta con legge 15 febbraio 1953, n. 71), nella legge o nel provvedimento amministrativo che dispone la creazione del nuovo comune con distacco da quello precedente. Pertanto, posto che, nella specie, l'art. 61 della legge della Regione Lombardia 1° luglio 1986, n.1, non esclude che l'obbligo del comune originariamente tenuto al pagamento delle rette di degenza per l'assistenza in una casa di riposo per anziani possa venir meno per eventi diversi dal trasferimento dell'assistito in una diversa struttura (come nel caso in esame, nel quale la residenza dell'assistito è mutata per effetto dell'acquistata autonomia del "nuovo" comune), verificatosi un tale evento, l'obbligo dell'assunzione delle spese di degenza per i propri assistiti, legato al requisito della residenza, comporta il trasferimento dell'obbligo al nuovo comune nel cui territorio la residenza dell'assistito viene a collocarsi, salva la prova contraria, incombente sul creditore, della perdurante titolarità dell'obbligazione in capo al comune originariamente tenuto al pagamento delle rette di degenza, in quanto espressamente disposta dal provvedimento amministrativo che abbia disciplinato il riparto delle attività e passività preesistenti.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6995 del 22/03/2007

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6995

2007