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Procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'ordine degli psicologi - Cass. n. 14299/2020

Professionisti - giudizi disciplinari – procedimento - Procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'ordine degli psicologi - Parere sulle vicende oggetto del procedimento - Motivo di ricusazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare promosso dal Consiglio dell'ordine degli psicologi, non integra un motivo di ricusazione l'avere manifestato pubblicamente il proprio parere sulla vicenda oggetto del procedimento, purché si tratti di affermazioni del tutto generiche, prive di riferimenti anche superficiali al possibile esito del procedimento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso che integrasse un motivo di ricusazione nei confronti del Presidente del Consiglio dell'ordine degli psicologi - per effetto del dovere di astensione contemplato dall'art. 3 del regolamento dell'Ordine degli psicologi della Toscana - la circostanza che questi si fosse pubblicamente espresso, in maniera critica, sulle ”cinque leggi Hamer”, l'adesione alle quali era oggetto della contestazione disciplinare a carico del professionista).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14299 del 08/07/2020 (Rv. 658422 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158

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