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Condanna in sede penale di ingegnere o architetto - Sanzione accessoria - Cass. n. 16514/2020

Professionisti - albo professionale - Condanna in sede penale di ingegnere o architetto - Sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici - Conseguenze - Cancellazione dall'albo professionale per il corrispondente periodo -professionisti - ingegneri e architetti.

PROFESSIONISTI

CONDANNA

SANZIONE ACCESSORIA

La perdita del pieno godimento dei diritti civili, pur quantitativamente limitata e cronologicamente circoscritta, correlata all'irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, importa, ai sensi dell'art. 20 del r.d. n. 2537 del 1925 (recante "regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto"), che il competente Consiglio dell'Ordine pronunci - con statuizione meramente dichiarativa - d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, la cancellazione dall'albo dell'ingegnere o dell'architetto, per il tempo corrispondente alla durata della pena accessoria.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16514 del 31/07/2020 (Rv. 658293 - 01)

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