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Irap - Professionisti - La esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione

Tributario -Irap - Professionisti - La esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui (Corte di cassazione, Sentenza 11 ottobre 2007, n. 21421)

 RILEVATO

 che a seguito del silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso, il contribuente, il dottor Renato M., lavoratore autonomo, ha adito la Commissione tributaria provinciale di Milano per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso dell'imposta Irap per gli anni dal 1998 al 2000;

che il ricorrente ha anche eccepito profili di legittimità costituzionale, correlati all'assenza dei presupposti dell'imposizione, previsti dalle disposizioni di cui all'art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997, con particolare riguardo all'esercizio di una attività autonomamente organizzata;

che la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso;

che l'Ufficio ha proposto appello, eccependo che l'attività lavorativa era stata espletata con l'ausilio della autonoma organizzazione prevista dalla norma impositiva, ma la Commissione tributaria regionale l'ha respinto e compensato le spese;

che, secondo i giudici del riesame, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, nel caso controverso, sarebbero mancati gli elementi relativi al capitale ed al lavoro altrui, considerati rappresentativi o costitutivi del presupposto impositivo dell'Irap, ossia della «organizzazione autonoma»;

che avverso tale pronuncia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

che il Contribuente non svolge difese in questa fase;

che con l'unico motivo del ricorso (con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 3, 4, 8 d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art 2222 e 2229 c.c.) i ricorrenti deducono che la Commissione regionale avrebbe errato nell'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale;

che sarebbe errato, innanzitutto, considerare non applicabile il tributo nel caso in cui l'attività professionale venga svolta in assenza di una organizzazione di capitali o di lavoro altrui, atteso che il presupposto dell'imposta sarebbe costituito dallo svolgimento abituale dell'attività diretta alla produzione o scambio di beni o alla prestazione di servizi.

 CONSIDERATO

 che, preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello, svoltosi nei confronti dell'agenzia delle Entrate;

che, nel merito, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto;

che, infatti, questa Corte, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, ha già affermato (sentenza 3673 del 2007 ed altre) che l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui;

che tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni;

che, pertanto, un tale accertamento deve essere compiuto con riferimento a tutti e tre gli anni d'imposta (dal 1998 al 2000), in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'Irap;

che il giudice di merito, con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, perché immune da vizi motivazionali, logici e giuridici, ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo;

che il ragionamento da esso compiuto è adeguato al principio di diritto sopra enunciato;

che, nella specie, peraltro, non viene censurata la motivazione della sentenza in ordine alla insussistenza in concreto dell'organizzazione autonoma del lavoratore autonomo;

che il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di questa fase.

 P.Q.M.

 La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero delle Finanze e rigetta quello proposto dall'Agenzia delle Entrate.