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Professionisti - professioni sanitarie - medici – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19213 del 29/09/2015

Situazione comportante, nella sua evoluzione, rischi per la salute del paziente - Obbligo per il medico di utilizzare metodi a sua disposizione atti ad evitare l'insorgenza del pericolo - Sussistenza - Scelta di un trattamento terapeutico o di un metodo di intervento rischiosi - Insorgenza del danno - Colpa - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19213 del 29/09/2015

In tema di responsabilità medica, qualora, nel corso di un trattamento terapeutico o di un intervento, emerga una situazione la cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, il medico, che abbia a disposizione metodi idonei ad evitare il verificarsi della situazione pericolosa, è tenuto ad impiegarli, essendo suo dovere professionale applicare metodi che salvaguardino la salute del paziente, preferendoli a quelli che possano anche solo esporla a rischio, sicché, ove egli privilegi il trattamento più rischioso e la situazione pericolosa si determini, non riuscendo egli a superarla senza danno, la colpa si radica già nella scelta inizialmente compiuta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto esente da colpa un medico in relazione alla scelta compiuta di sottoporre un paziente, affetto da "paraparesi spastica", ad intervento di ernia discale per via transarticolare, in luogo del meno rischioso intervento anteriore alla colonna attraverso toracotomia destra, con determinazione della situazione pericolosa connessa al detto rischioso intervento e conseguente necessità di un secondo intervento, attraverso toracotomia, all'esito del quale era residuata una lesione dell'integrità psico-fisica stimata pari al 68 per cento)

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19213 del 29/09/2015