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Diritto alla contribuzione figurativa – Cass. n. 3853/2023

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - figurativi - Aspettativa sindacale - Diritto alla contribuzione figurativa - Provvedimento in forma scritta - Necessità - Ragioni.

 

In tema di aspettativa sindacale non retribuita di cui all'art. 31, comma 3, della l. n. 300 del 1970, l'adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa in forma scritta è condizione per l'accredito della contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996; detto onere formale è posto a tutela dello Stato, per consentire all'autorità preposta di verificare, agevolmente e tempestivamente, che l'intervento finanziario sotteso all'accredito figurativo corrisponda alle effettive situazioni per le quali è stato previsto.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3853 del 08/02/2023 (Rv. 666616 - 01)

 

Corte

Cassazione

3853

2023