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Pensione di vecchiaia – Cass. n. 33013/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - misura - Pensione di vecchiaia - Integrazione al minimo - Art. 21 convenzione italo jugoslava 14 novembre 1957, ratificata con l. n. 885 del 1960 - Soggetti obbligati - Paese di residenza e Paese di non residenza - Ragioni.

 

In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia, l'integrazione al trattamento minimo, prevista dall'art. 21 della Convenzione italo jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con l. n. 885 del 1960, è oggetto di un obbligo "pro rata", nei confronti dell'assicurato, sia del Paese di residenza che di quello di non residenza, in quanto l'art. 22 dell'Accordo amministrativo di esecuzione alla Convenzione dispone espressamente che l'ente del Paese di non residenza corrisponde l'integrazione al minimo, per la parte di sua competenza, "unitamente alla pensione da esso dovuta", senza che a tale interpretazione osti l'art. 8, comma 2, della l. n. 153 del 1969, sia perché la norma di diritto internazionale pattizio ratificata dall'Italia prevale sul diritto interno, sia perché il citato comma 2 non dispone che l'integrazione al minimo sia a totale carico dello Stato italiano.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33013 del 09/11/2022 (Rv. 666032 - 01)

 

Corte

Cassazione

33013

2022