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Assunzione di persone svantaggiate – Cass. n. 33130/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Società cooperative - Assunzione di persone svantaggiate - Sgravi contributivi ex art. 4, comma 3, della l. n. 381 del 1991 - Percentuale del 30% dei soggetti svantaggiati - Base di calcolo.

 

In tema di società cooperative, agli effetti del beneficio contributivo per l'assunzione di persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 381 del 1991, la condizione di cui al comma 2 è soddisfatta se le persone svantaggiate di cui al comma 1 costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori subordinati della cooperativa.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33130 del 10/11/2022 (Rv. 666219 - 01)

 

Corte

Cassazione

33130

2022