Skip to main content

Surrogazione nei diritti del danneggiato da circolazione stradale – Cass. n. 31139/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore - assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - surrogazione legale dell'assicuratore - Assicuratore sociale - Surrogazione nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Incapienza del massimale - Diritto di surrogazione nei confronti del responsabile civile - Condizioni.

In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e all'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005 (nei confronti, rispettivamente, del responsabile civile e del suo assicuratore della responsabilità civile), qualora il massimale risulti incapiente, ha diritto di surroga nei confronti del responsabile civile, a meno che quest'ultimo non dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato, perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale ovvero non ha risposto all'interpello rivoltogli ai sensi dell'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31139 del 21/10/2022 (Rv. 666109 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1916

 

Corte

Cassazione

31139

2022