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Azione di rivalsa dell'Inail nei confronti del responsabile di infortunio "in itinere" – Cass. n. 9005/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore - Azione di rivalsa dell'Inail nei confronti del responsabile di infortunio "in itinere" - Natura - Credito di valore - Liquidazione - Riferimento alla data di liquidazione definitiva - Necessità - Conseguenze - Maggior ammontare rispetto al "quantum" originariamente dedotto - Liquidabilità d'ufficio.

 

In tema di rivalsa dell'Inail nei confronti del responsabile dell'infortunio "in itinere" per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell'infortunato, le variazioni del credito dell'ente, conseguenti alle modificazioni dell'ammontare della rendita, non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario, trattandosi di credito di valore che dev'essere determinato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, di modo che il maggior ammontare, in termini monetari, rispetto a quanto originariamente dedotto, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita, va liquidato anche d'ufficio dal giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9005 del 21/03/2022 (Rv. 664258 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112

 

Corte

Cassazione

9005

2022