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Integrazione del contraddittorio nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro – Cass. n. 3422/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - procedimento - litisconsorzio - Controversie aventi ad oggetto il versamento dei contributi e l'erogazione delle prestazioni assicurative - Integrazione del contraddittorio nei confronti, rispettivamente, del lavoratore e del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

Non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l'Ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo e lo stesso Ente, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi e in siffatte controversie l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano, di guisa che l'insorgere di una contestazione fra le parti circa la sussistenza del rapporto di lavoro non implica necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto di quello stesso rapporto, rimasto estraneo alla causa in corso, potendo la relativa questione essere risolta in via meramente incidentale, al limitato fine dell'accertamento dei presupposti suddetti, senza che tale soggetto subisca pregiudizio da una decisione "incidenter tantum", inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3422 del 03/02/2022 (Rv. 663835 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_442

 

Corte

Cassazione

3422

2022