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Efficacia riflessa nei confronti della obbligazione contributiva – Cass. n. 41021/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - obbligo e diritto alle assicurazioni - in genere - Rapporto di lavoro - Controversia in ordine alla obbligazione retributiva - Transazione - Efficacia riflessa nei confronti della obbligazione contributiva - Esclusione - Azionabilità del credito contributivo da parte dell'INPS - Onere probatorio a carico dell'istituto - Portata.

 

Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969 - nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997 - non sono dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma del contratto di transazione. Ne consegue che, rimanendo l'obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l'INPS può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, traendo elementi dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41021 del 21/12/2021 (Rv. 663354 - 01)

 

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Cassazione

41021

2021