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Società di capitali – Cass. n. 36879/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere - Società di capitali - Contributi ex art.1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - Base di calcolo - Individuazione - Criteri - Accertamento del giudice di merito - Conseguenze - Sindacato di legittimità - Esclusione.

 

In tema di contributo ENPAM del 2%, dovuto dalle società di capitali ai sensi dell'art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, l'individuazione della base di calcolo, costituita dal fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale, effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell'abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali ex d.P.R. n.n. 119 e 120 del 1988, e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri, costituisce accertamento di fatto, di competenza del giudice del merito e pertanto sottratto al sindacato di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36879 del 26/11/2021 (Rv. 662937 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360

 

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Cassazione

36879

2021