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Verifica dell'esatto versamento dei contributi – Cass. n. 17993/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - Retribuzione imponibile - "Minimale" contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Valutazione complessiva - Necessità - Omessa corresponsione di singole voci - Irrilevanza - Fattispecie.

 

Ai fini della verifica dell'esatto versamento dei contributi nella misura prevista dal "minimale contributivo", secondo quanto prescritto dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989, occorre far riferimento, quale retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi, al complessivo importo delle voci retributive indicate nel cd. contratto leader (al netto delle voci esentate da contribuzione), dovendosi procedere al raffronto tra l'ammontare dei contributi che ne risulta e la contribuzione complessivamente versata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato le cartelle emesse dall'INPS per il pagamento dei contributi relativi ai compensi per il cd. tempo di viaggio, dal momento che questi ultimi erano stati retribuiti, secondo un criterio forfettario stabilito da accordi aziendali integrativi, in misura superiore rispetto a quella dovuta in base al c.c.n.l.).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17993 del 23/06/2021 (Rv. 661647 - 01)

 

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