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Elementi del rapporto di assicurazione sociale – Cass. n. 6722/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - obbligo e diritto alle assicurazioni - elementi del rapporto di assicurazione sociale - Omissione contributiva del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore interessato all'ente previdenziale - Mancata attivazione da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla regolarizzazione

In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore la facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n 1338 del 1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. Né tale ultima azione è impedita dalla cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese, determinandosi in tale ipotesi un fenomeno successorio in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, ”pendente societate”, fossero responsabili per i debiti sociali in via limitata o illimitata.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6722 del 10/03/2021 (Rv. 660964 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2116, Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2312, Cod_Civ_art_2324