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Assicurazione per l'invali dita', vecchiaia e superstiti - contributi figurativi - Cass. n 23611/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invali dita', vecchiaia e superstiti - contributi figurativi - Accredito figurativo per maternità - Periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro - Domande presentate nella vigenza del d.lgs. n. 151 del 2001 - Attribuzione del beneficio - Condizioni - Limiti soggettivi.

In relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del d.lgs. n. 151 del 2001, per il riconoscimento del diritto all'accredito di contributi figurativi relativamente a periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, il diritto in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 151 del 2001, richiedendo la suddetta disposizione normativa che, al tempo dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, l'istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un'assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23611 del 27/10/2020 (Rv. 659263 - 01)

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