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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2029 del 29/01/2020 (Rv. 656720 - 01)

Invalidi civili già titolari di trattamento di invalidità civile - Riconoscimento dell'assegno sociale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età -Carattere automatico - Configurabilità - Conseguenze - Divieto di domande nuove ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall'INPS in sostituzione del trattamento di invalidità, in applicazione dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate; ne consegue che non può dirsi nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c., la domanda di attribuzione dell'assegno sociale in luogo di quello di invalidità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2029 del 29/01/2020 (Rv. 656720 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_437

PREVIDENZA

ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI