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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28295 del 04/11/2019 (Rv. 655604 - 01)

Indennità di disoccupazione - Presupposti - Contratto a termine - Conversione a tempo indeterminato - Risoluzione consensuale del rapporto a seguito di transazione - Irrilevanza - Ragioni.

L’indennità di disoccupazione, sostegno al reddito per il caso di involontaria mancanza di lavoro, è dovuta anche alla scadenza del contratto a termine che sia stato convertito giudizialmente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando alla pronunzia non segua poi l’effettiva reintegra, e senza che rilevi la successiva risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di transazione posteriore alla sentenza favorevole, che il lavoratore non è obbligato ad eseguire, in quanto lo stato di disoccupazione, provocato dall’atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, deve ritenersi comunque involontario.

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28295 del 04/11/2019 (Rv. 655604 - 01)