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Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - ricongiunzione dei periodi assicurativi – Cass. 14153/2019

Pensione di vecchiaia sulla base del lavoro svolto in Svizzera - Riliquidazione - Modalità di calcolo - Interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 777, della l. n. 296 del 2006 - Inammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 166 del 2017).

In tema di pensione di vecchiaia spettante sulla base del lavoro svolto in Svizzera, l'art. 1, comma 777, della l. n. 296 del 2006, disponendo, con norma di interpretazione autentica, che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, sia riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo, non è irragionevole e non determina alcuna lesione dell'affidamento del cittadino nella certezza dell'ordinamento giuridico, in quanto ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, né contrasta con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6, par. 1, e all'art. 1, Prot. n. 1 all. CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU (sentenza 15 maggio 2014), poiché quest'ultima non ha evidenziato un profilo di incompatibilità della disposizione nazionale in esame con il predetto art. 1 del Prot., sicché l'indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un limite di riducibilità delle "pensioni svizzere", presuppongono la scelta tra una pluralità di soluzioni, rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore (Corte cost. 12 luglio 2017 n. 166).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14153 del 23/05/2019 (Rv. 654018 - 01)