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Assicurazioni sociali - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensione di anzianità – Cass. 14423/2019

Dipendenti del Banco di Napoli - Personale in pensione alla data del 31 dicembre 1990 - Giudicato - Norma di interpretazione autentica - Conseguenze - Conservazione del sistema di perequazione automatica delle pensioni integrative - Fondamento.

In tema di regime perequativo dei trattamenti pensionistici dei dipendenti del Banco di Napoli in pensione alla data del 31 dicembre 1990, la norma di interpretazione autentica introdotta con l'art. 1, comma 55, della l. n. 243 del 2004, che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 362 del 2008) ed escluso la limitata e predeterminata sopravvivenza (fino al 26 luglio 1996) della perequazione automatica, secondo regole peculiari, per tali dipendenti, non è idonea a rimuovere gli effetti del giudicato formatosi in epoca antecedente alla sua introduzione, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di separazione dei poteri, sicché il maturato pensionistico, cristallizzato per effetto del giudicato, deve essere riconosciuto nella sua entità, con le sue eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, anche per i ratei successivi.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14423 del 27/05/2019 (Rv. 653980 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 2909 – Cosa giudicata

Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale