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Azione di regresso esercitata dall'INAIL

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore - azione di regresso esercitata dall'INAIL ex art. 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965 - pendenza del processo penale relativo all'infortunio - pregiudizialità rispetto al giudizio civile - insussistenza - ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. o ex art. 75 c.p.p. - procedimento civile - sospensione del processo – necessaria. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27102 del 25/10/2018

>>> In base all'art. 295 c.p.c., il giudizio instaurato dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore per effetto di un infortunio sul lavoro non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del procedimento penale a carico del datore di lavoro per i medesimi fatti, giacché, in applicazione dell'art. 654 c.p.p., l'efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà fare stato nei confronti dell'INAIL, che non è parte nel giudizio penale e che non era legittimato a costituirsi, trattandosi non della proposizione di un'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, ma dell'azione di regresso, diversa da quelle considerate dall'art. 74 c.p.p.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27102 del 25/10/2018