Skip to main content

Previdenza marinara

Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - previdenza marinara art. 16 della l. n. 233 del 1990 - lavoratori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne - periodo contributivo maturato in relazione all'attività di cui alla l. n. 250 del 1958 - periodo contributivo relativo all'attività di lavoratore dipendente - calcolo di un'unica quota - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25866 del 16/10/2018

>>> In tema di previdenza dei lavoratori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, secondo un'interpretazione funzionale dell'art. 16 della l. n. 233 del 1990 - inteso al semplice coordinamento della gestione ordinaria e delle gestioni speciali nell'ambito dell'unitario regime di assicurazione generale obbligatoria - va esclusa l'ammissibilità di una liquidazione "pro rata" del periodo contributivo maturato in relazione all'attività disciplinata dalla l. n. 250 del 1958, dovendosi invece considerare anche il predetto periodo come quello relativo all'attività di lavoratore dipendente, con conseguente calcolo di un'unica quota.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25866 del 16/10/2018