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Benefici contributivi all'impresa - agevolazione

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - benefici contributivi all'impresa, ex art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991 - assunzione di lavoratori già licenziati da altra impresa - riconoscimento dell'agevolazione - condizioni - elusione - prova - presunzioni - ammissibilità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26836 del 23/10/2018

>>> L'impresa cessionaria dei beni aziendali della cedente che ha proceduto ai licenziamenti può essere ammessa a fruire dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991, perché - non essendo la "medesima azienda" che ha operatola riduzione di personale - non rientra fra le imprese tenute a riassumere ai sensi dell'art. 15 della l. n. 264 del 1949,a meno che, anche in base ad elementi indiziari (quali, nella specie, l'identità dell'attività produttiva, l'utilizzo della medesima forza lavoro nei medesimi locali nonché il mantenimento della stessa clientela), debba escludersi che la cessionaria configuri una realtà produttiva nuova ed autentica, emergendo piuttosto il carattere fittizio dell'operazione, preordinata esclusivamente a fruire indebitamente delle agevolazioni.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26836 del 23/10/2018