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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilità - rivalsa dell'ente assicuratore - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20611 del 07/08/2018

Regresso dell'INAIL contro il datore di lavoro - Termine triennale - Prescrizione - Mancato inizio del procedimento penale - Decorrenza - Dalla liquidazione dell'indennizzo al danneggiato o dalla costituzione della rendita - Fondamento.

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, è qualificabile come di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20611 del 07/08/2018