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Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21039 del 23/08/2018

Prestazioni previdenziali - Decadenza sostanziale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Nuova domanda proposta in epoca successiva alla maturazione della decadenza - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21039 del 23/08/2018