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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17917 del 20/07/2017

Infortunio sul lavoro - Art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Ambito di applicazione – Occasione di lavoro - Colpa elettiva - Fattispecie.

L'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva reputato non indennizzabile l’infortunio occorso ad un lavoratore agricolo che si era posto alla guida di un trattore, riportando gravi lesioni dal ribaltamento del detto mezzo, mentre si trovava in periodo coperto da inabilità per precedente infortunio).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17917 del 20/07/2017