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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18663 del 27/07/2017

Art. 1 della l. n. 243 del 2004 - Interpretazione - Incentivo al posticipo del pensionamento in presenza dei requisiti per la pensione di anzianità - Estensione ai lavoratori soggetti a lavori usuranti - Posticipo del pensionamento di vecchiaia - Esclusione - Fondamento.

Il 'bonus' previsto dall'art. 1, comma 12, della l. n. 243 del 2004 – consistente nella possibilità, per le categorie di lavoratori ivi indicate, in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, di ottenere in busta paga la somma corrispondente alla complessiva contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, che il datore di lavoro è tenuto a versare agli enti previdenziali, previa rinuncia all'ordinario accredito dei contributi stessi – non può essere attribuito a coloro che abbiano conseguito i requisiti per il pensionamento di vecchiaia, inclusi i lavoratori soggetti a lavori usuranti che, avendo maturato tali requisiti a 58 anni, abbiano tuttavia posticipato il pensionamento fino al 65° anno di età, valevole per tutti i lavoratori dipendenti, esercitando l’opzione di cui all’art. 6 della l. n. 407 del 1990, come modificato dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 503 del 1992. La 'ratio' del beneficio è, infatti, quella di contenere la spesa pubblica scongiurando il ricorso alle pensioni di anzianità, con la conseguenza che, qualora il lavoratore prosegua nel rapporto di lavoro oltre il termine previsto dalla legge per l’accesso alla pensione di vecchiaia, viene meno la possibilità dell’evento che la norma intendeva evitare e non si giustifica l’erogazione del ‘bonus’.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18663 del 27/07/2017