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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 12819 del 22/05/2017

Contributi previdenziali - Riscossione mediante ruolo - Termine di decadenza - Art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Distinzione fra omissione ed evasione - Conseguenze.

In tema di contributi previdenziali, ai fini del computo del termine di decadenza entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi ed i premi, previsto dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, occorre distinguere l'ipotesi di omissione, di cui alla lett. a) del predetto articolo, da quella di evasione, di cui alla lett. b) del medesimo articolo, in quanto solo nel primo caso rileva il termine di scadenza previsto per il pagamento. Ne consegue che, in virtù delle proroghe disposte dagli artt. 78 della l. n. 388 del 2000, 38 della l. n. 289 del 2002 nonché 4 della l. n. 350 del 2003, la decadenza opera solo per i contributi maturati - nel caso di omissione - ovvero accertati mediante atto notificato al debitore - in caso di evasione - in data antecedente al 1 gennaio 2004.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 12819 del 22/05/2017