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previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - in genere -

 Ex dipendenti INAM - Assunzione successiva all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 - Erronea iscrizione al fondo di previdenza integrativo - Limiti - Iscrizione avvenuta antecedentemente al d.lgs. n. 124 del 1993 - Effettuazione delle trattenute contributive - Conseguenza - Sanatoria dell'irregolare iscrizione - Fondamento

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In tema di previdenza complementare dei dipendenti ex INAM, l'errata iscrizione del lavoratore, assunto stabilmente dopo l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 (3 aprile 1975), al fondo previdenziale integrativo (prima dell'INAM e poi dell'INPS), con effettuazione delle relative trattenute, ove sia intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18, comma 9, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è sanata per effetto del disposto del primo periodo del medesimo comma 9, che consente il riscatto dei periodi pregressi, rispondendo ad un criterio di ragionevolezza, e ad una interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 38, secondo comma Cost., che l'iscrizione effettuata erroneamente, ma successivamente consentita, anche con riguardo al passato, dal legislatore, non sia posta nel nulla, dovendosi ritenere chiara la volontà negoziale del lavoratore di essere iscritto al fondo.


Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22403 del 01/10/2013