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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12487 del 18/05/2017

Polizza assicurativa modellata sul sistema dell'assicurazione obbligatoria ex d.P.R. n. 1125 del 1965 applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000 - Riferimento esclusivo alla riduzione della capacità di lavoro - Danno biologico e danno morale - Esclusione - Difforme volontà delle parti contrattuali - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di infortuni sul lavoro, l'ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilità del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000) riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale (art. 2059 c.c.), entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto limitata al solo danno patrimoniale la copertura assicurativa di un polizza in cui si richiamava espressamente la citata normativa del 1965, così correttamente ricostruendo la comune volontà delle parti sulla base dello specifico tenore della clausola contrattuale, in applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c.).

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12487 del 18/05/2017