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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9016 del 05/05/2016

Riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare.

In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9016 del 05/05/2016